La dichiarazione di conformità degli impianti, meglio conosciuta come Di.Co., è uno dei documenti più importanti per un’azienda che si occupa di installazioni elettriche, idrauliche o tecnologiche.
Non è soltanto un pezzo di carta, ma una garanzia: certifica che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte, in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.
Per un impiantista, però, la gestione della documentazione può diventare un problema: scadenze, allegati mancanti, modelli da compilare a mano o con strumenti non sempre pratici. Senza contare i rischi legali ed economici in caso di errori o dimenticanze.
In questo articolo vediamo cos’è la dichiarazione di conformità, quando è obbligatoria, cosa deve contenere e cosa succede se non viene emessa. Infine, vediamo come un software gestionale come Perfetto può semplificare tutto il processo, riducendo errori e tempi.

Cos’è la dichiarazione di conformità (Di.Co.)?
La dichiarazione di conformità è un documento ufficiale che l’impresa installatrice di un impianto rilascia al termine dei lavori. Serve ad attestare che l’impianto realizzato o modificato è conforme alle normative tecniche e di sicurezza vigenti.
In Italia, la normativa di riferimento è il D.M. 37/2008, che ha sostituito la vecchia legge 46/90.
Questo decreto disciplina l’attività di installazione degli impianti e stabilisce quando e come deve essere rilasciata la Di.Co.
I principi fondamentali della conformità
Con la dichiarazione di conformità l’impresa certifica:
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte
- che sono stati utilizzati materiali e componenti idonei e certificati
- che l’impianto è stato verificato e collaudato, risultando sicuro e funzionante
In pratica, è il documento che mette nero su bianco la responsabilità dell’installatore.
Che differenza c’è tra dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza?
Spesso si fa confusione tra dichiarazione di conformità (Di.Co.) e dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.). Sono due documenti diversi perché:
- la Di.Co. è obbligatoria per tutti i lavori eseguiti dopo l’entrata in vigore del D.M. 37/2008 e deve essere rilasciata dall’impresa installatrice
- la Di.Ri. è una sorta di documento “sostitutivo” previsto solo per gli impianti realizzati prima del 2008, quando non era ancora obbligatoria la dichiarazione di conformità. Può essere rilasciata solo da un professionista abilitato con requisiti specifici
Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità non è sempre necessaria, ma è obbligatoria per legge in una serie di casi precisi. Meglio conoscerli, per non incorrere in sanzioni o contestazioni!
Quando serve (ed è obbligatoria)
La Di.Co. rientra obbligatoriamente nella gestione della commessa (e deve essere rilasciata) in occasione di:
- nuova realizzazione di un impianto (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, climatizzazione, ecc.)
- modifiche o ampliamenti di un impianto già esistente (ad esempio aggiunta di circuiti, nuove diramazioni, sostituzione di apparecchiature con varianti sostanziali)
- manutenzioni straordinarie che incidono sulla sicurezza o sulla funzionalità complessiva dell’impianto
In tutti questi casi, la Di.Co. rappresenta la prova che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme.
Quando non serve
Non è invece richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria, come:
- sostituzione di prese, interruttori o lampadine
- piccoli lavori che non modificano la struttura dell’impianto
- manutenzioni periodiche senza alterazioni sostanziali
In questi casi non si emette una nuova dichiarazione, ma è comunque buona abitudine documentare le attività svolte, magari nel rapportino di lavoro.

Tipologie di impianti coinvolti
Il D.M. 37/2008 elenca chiaramente gli impianti per i quali la dichiarazione di conformità è obbligatoria. Rientrano:
- impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche
- impianti radiotelevisivi ed elettronici (reti dati, telefonia, antenne, fibra ottica)
- impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
- impianti idrici e sanitari
- impianti a gas
- impianti di sollevamento di persone o cose (ascensori, montacarichi, scale mobili)
- impianti di protezione antincendio
Tempi di rilascio e adempimenti burocratici
La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata contestualmente alla fine dei lavori e consegnata al cliente. In alcuni casi, deve essere depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune o allegata alle pratiche di agibilità.
Inoltre, l’impresa installatrice deve conservare copia della Di.Co. insieme agli allegati tecnici, così da avere uno storico aggiornato in caso di controlli o contestazioni future.

Cosa deve contenere la dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità non è un documento “libero”, ma deve rispettare uno schema preciso stabilito dal D.M. 37/2008. Oltre al modulo compilato dall’impresa installatrice, ci sono una serie di allegati obbligatori senza i quali la Di.Co. non è valida.
Gli allegati obbligatori della Di.Co.
Ogni dichiarazione deve includere:
- progetto dell’impianto, redatto da un professionista abilitato nei casi previsti dalla legge (ad esempio impianti elettrici oltre una certa potenza, impianti gas complessi, ecc.)
- schema dell’impianto realizzato (disegni, planimetrie o schemi funzionali)
- relazione con tipologie di materiali utilizzati (cavi, tubazioni, apparecchiature, componenti certificati)
- certificati di conformità dei componenti (dichiarazioni dei produttori)
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa installatrice (di norma: visura camerale)
- eventuali altre dichiarazioni o allegati richiesti da normative specifiche (es. per impianti antincendio)
Struttura tipo della dichiarazione
Se vogliamo fare un esempio, il modello di dichiarazione di conformità contiene in genere:
- anagrafica dell’azienda (ragione sociale, sede, iscrizione CCIAA, responsabile tecnico)
- dati del cliente (nome, cognome, codice fiscale/P.IVA, indirizzo immobile)
- descrizione dei lavori (nuova installazione, ampliamento, manutenzione straordinaria)
- dati dell’impianto (tipologia, luogo, estensione, potenza nominale)
- dichiarazione di conformità alle norme tecniche vigenti e di regola d’arte
- esito delle verifiche di sicurezza e collaudo
- firma del responsabile tecnico dell’impresa
Estratto di Dichiarazione di Conformità:

💡 Suggerimento per l’impiantista: crea un tuo modello standard con i campi precompilati (anagrafica azienda, responsabile tecnico, riferimenti normativi) così dovrai inserire solo i dati variabili (cliente, descrizione lavori, allegati). Con un software gestionale come Perfetto puoi farlo in automatico e ridurre al minimo il rischio di errori o dimenticanze.
Cosa succede se non rilasci la dichiarazione di conformità? (o se è incompleta/errata)
La dichiarazione di conformità non è solo burocrazia: è un obbligo di legge e una tutela per l’impiantista e per il cliente. Se non la emetti (o la emetti male), ci sono rischi concreti, sia legali che economici.
1. Sanzioni amministrative
Il D.M. 37/2008 prevede sanzioni economiche per chi non rilascia la Di.Co. nei casi obbligatori. L’importo varia a seconda della tipologia di violazione e può andare da centinaia a migliaia di euro.
Inoltre, in caso di controlli, l’impresa rischia segnalazioni agli enti competenti e la perdita di credibilità professionale.
2. Responsabilità civili e penali
Senza una dichiarazione valida, l’installatore rimane direttamente responsabile di eventuali guasti, danni o incidenti.
- in caso di incendio o infortunio, la mancanza della Di.Co. può comportare responsabilità penale per l’impresa o per il tecnico
- dal punto di vista civile, l’impiantista potrebbe essere obbligato a risarcire i danni a clienti, assicurazioni o terzi
3. Problemi con le assicurazioni
Le compagnie assicurative, in caso di danno legato all’impianto, possono rifiutarsi di pagare se non è presente la dichiarazione di conformità. In pratica, senza Di.Co. il cliente (e spesso anche l’installatore) resta scoperto.
4. Conseguenze burocratiche e commerciali
La Di.Co. è richiesta anche in altri contesti:
- rogito o compravendita immobiliare: senza dichiarazione, il notaio (se vuole) può sospendere l’atto o richiedere una regolarizzazione (spesso costosa)
- agibilità degli edifici: in molti Comuni la Di.Co. è tra i documenti indispensabili
- lavori pubblici o cantieri più complessi: senza Di.Co. un’impresa rischia di non poter chiudere la commessa o di non ricevere il saldo
5. Danno d’immagine
Infine, non dimentichiamo la reputazione: un cliente che scopre di non avere una documentazione valida perde fiducia nell’azienda, ne parla male e difficilmente la richiamerà in futuro.
Come gestire la dichiarazione con un software gestionale
Compilare una dichiarazione di conformità a mano o con modelli Excel può sembrare la soluzione più veloce, ma alla lunga porta con sé errori, documenti sparsi, allegati dimenticati e perdita di tempo.
Un software gestionale elimina gran parte di questi problemi. Perché?
Perché con un gestionale pensato per gli impiantisti puoi:
- compilare in automatico la dichiarazione: i dati dell’azienda, del responsabile tecnico e del committente vengono presi automaticamente
- usare modelli già conformi al D.M. 37/2008, aggiornati e sempre pronti
- archiviare e ritrovare le dichiarazioni in un clic, senza dover cercare tra faldoni o cartelle confuse
- allegare documenti digitali (schemi, relazioni, certificati) in modo ordinato
- ridurre il rischio di errori o dimenticanze grazie a campi preimpostati e checklist guidate
- gestire firme digitali e invio dei documenti direttamente al cliente
L’esempio di Perfetto
Per chiudere il discorso e parlare di uno strumento pratico, accenniamo a Perfetto, il gestionale pensato per le aziende di impianti.
Con Perfetto la dichiarazione di conformità diventa un processo integrato:
- dal cantiere inserisci i dati della commessa e l’anagrafica del cliente
- il sistema genera il modello Di.Co. già compilato con i dati standard
- alleghi documenti con un click (progetto, immagini, schemi, certificati)
- firmi digitalmente e archivi: la dichiarazione rimane sempre disponibile nello storico della commessa
Risultato? Niente più moduli persi o errori di compilazione, ma un flusso snello e sicuro, che ti permette di dedicarti al lavoro sul campo invece che alla burocrazia.
Per concludere: la dichiarazione di conformità dall’installatore al cliente
Concludiamo riepilogando le fasi operative che un’impresa affronta per rilasciare la Di.Co.:
- sopralluogo – valutazione dell’impianto da realizzare o modificare, raccolta dati preliminari
- progettazione – se richiesta, redazione del progetto da parte di un professionista abilitato
- installazione – apertura della commessa ed esecuzione dei lavori secondo le norme tecniche
- verifiche e collaudo – controllo della funzionalità, dell’efficienza e della sicurezza (prove di isolamento, continuità, efficienza dispositivi)
- compilazione della dichiarazione – inserimento dati, riferimenti normativi e allegati
- firma e rilascio al cliente – l’azienda consegna la Di.Co. contestualmente alla chiusura lavori
- archiviazione interna – la copia della dichiarazione (con allegati) deve essere conservata in azienda
👉 Consiglio pratico: se trasformi questo processo in una checklist digitale con un software gestionale, eviti dimenticanze e riduci i tempi di consegna della documentazione. Quindi, scopri come gestire questo processo con Perfetto.
FAQ: domande frequenti sulla Dichiarazione di Conformità
Chi deve rilasciare la dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dall’impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori, tramite il proprio responsabile tecnico.
Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità impianti?
È obbligatoria per nuove installazioni, ampliamenti e manutenzioni straordinarie di impianti elettrici, idrici, gas, climatizzazione e antincendio.
Posso usare la dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.) al posto della dichiarazione di conformità (Di.Co.)?
No, la Di.Ri. è ammessa solo per impianti realizzati prima del 2008, quando non era ancora obbligatoria la Di.Co. Per tutti i lavori successivi al D.M. 37/2008 serve sempre la dichiarazione di conformità.
Quanto tempo ho per consegnare la dichiarazione di conformità al cliente?
La Di.Co. deve essere rilasciata contestualmente alla fine dei lavori, non dopo settimane o mesi. Senza la dichiarazione, l’impianto non può considerarsi completato e a norma.
Quali documenti allegare alla dichiarazione di conformità?
Vanno allegati progetto (se previsto), schemi dell’impianto, relazione materiali, certificati componenti e copia della visura camerale dell’impresa.
Serve sempre il progetto per allegare la conformità?
Non sempre. Il progetto è obbligatorio solo nei casi previsti dal D.M. 37/2008 (ad esempio impianti elettrici con potenza oltre i 6 kW, impianti gas complessi o impianti condominiali). Negli altri casi basta la relazione tecnica con gli schemi.



