La diagnosi energetica è una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
Direttiva 2012/27/UE
Quindi, in pratica, parliamo di un’analisi approfondita fatta attraverso sopralluoghi svolti presso una unità produttiva o abitativa.
La diagnosi energetica rappresenta lo strumento principale per conoscere la situazione energetica di un edificio e quindi intervenire efficacemente in caso di anomalie.
Secondo quanto stabilito dall’Europa, la diagnosi ha lo scopo di definire strategie di intervento per il raggiungimento di elevati standard di efficienza e risparmio energetico industriale.
Per essere realistica e aggiornata si dovrebbe inoltre ripetere l’attività di audit almeno una volta all’anno.
Per le imprese, la diagnosi energetica è un obbligo di legge: lo stabilisce il Decreto Legislativo n. 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE
I soggetti interessati dalla diagnosi energetica sono diversi: imprese, edifici pubblici, edifici residenziali.
La normativa tratta l’argomento in modalità differenti a seconda del soggetto.
Vediamo in particolare quali sono le regole previste per ogni tipologia di soggetto:
Il D.Lgs. n. 102/2014 obbliga alla diagnosi energetica:
1 le grandi imprese, vale a dire quelle imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro
2 le imprese a forte consumo di energia, quindi quelle che consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa fonte) e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%
Il D.Lgs. n. 115/2008 prevede l’obbligo di diagnosi energetica per gli edifici pubblici (o ad uso pubblico) quando vengono realizzati interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.
Il Decreto Requisiti Minimi (D.M. 26 giugno 2015), attuativo della Legge n. 90/2013, prevede l’obbligo di diagnosi energetica negli edifici specificando le situazioni progettuali possibili da confrontare.
Eseguire una diagnosi energetica non è un’operazione banale.
Soltanto un tecnico specializzato e preparato può infatti approcciare questo tema in modo coerente alle previsioni di legge.
In particolare, il Mise stabilisce che possono essere ammesse solamente le diagnosi provenienti dai seguenti soggetti, regolarmente certificati secondo la relativa norma tecnica:
1 E.S.Co (Energy Service Company)
2 EGE (Esperto in gestione dell’energia)
3 Auditor energetici certificati
La diagnosi energetica rappresenta quindi un potente sistema di analisi dei consumi di un’azienda o di un edificio.
Non c’è un obbligo di azione per il soggetto analizzato: lo scopo è infatti quello di prendere atto di quanto si sta consumando e di quanto si sta spendendo in energia e cogliere eventualmente le opportunità di miglioramento e di risparmio.
Posto quindi che la diagnosi energetica non obbliga all’adozione di misure di efficientamento, vediamo cosa lo studio può evidenziare:
Una analisi certificata permette di:
1 analizzare la configurazione attuale e lo stato dell’impianto
2 definire il bilancio energetico dell’edificio
3 definire l’idoneità dei consumi effettivi rispetto ai consumi attesi
4 proporre miglioramenti rispetto alla situazione attuale
5 valutare le variazioni energetiche derivanti dalle misure proposte
6 valutare l’entità di eventuali investimenti, costi e incentivi fiscali disponibili
Che ne pensi? Valuti la diagnosi energetica una opportunità?
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