Chi può fare il manutentore degli impianti di riscaldamento?
Nel settore del riscaldamento e della termoidraulica entra in gioco una figura molto importante: quella di chi esegue la manutenzione dell’impianto.
Il terzo responsabile è la figura addetta alla manutenzione dell’impianto termico: si tratta di una persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa), è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
Differenza tra Terzo Responsabile e Responsabile
Iniziamo col dire che – nella distribuzione dei ruoli aziendali – le due figure di Responsabile e di Terzo Responsabile degli impianti termici e di riscaldamento non possono coesistere.
Ciò vuol dire che, per un determinato impianto, esiste un responsabile (che solitamente è il proprietario dello stesso) oppure un terzo responsabile designato dal primo.
La legge consente quindi al responsabile dell’impianto di delegare le proprie funzioni per il mantenimento dell’efficienza delle caldaie e delle centrali termiche al terzo responsabile dell’impianto termico.
Terzo Responsabile e Manutentore: normativa
Esiste un ricco quadro normativo in Italia, che include leggi e norme essenziali per assicurare che gli impianti termici siano gestiti in modo efficiente e sostenibile, contribuendo alla sicurezza, al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente
Ecco di seguito un riassunto dei decreti legislativi che regolano questa materia.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Questo decreto legislativo è parte di una più ampia normativa ambientale, spesso citata come “Codice dell’Ambiente”.
Tra le varie disposizioni, il decreto stabilisce requisiti specifici per la gestione e la manutenzione degli impianti termici, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale.
Include la necessità per gli operatori di ottenere una certificazione (patentino) che attesti la loro competenza nel gestire in modo sicuro ed efficiente questi impianti, seguendo regolari controlli e manutenzioni.
Patentino per Impianto Termico
Il patentino per gli impianti termici è richiesto per garantire che gli operatori siano adeguatamente formati e aggiornati sulle tecniche più recenti e sulle normative di sicurezza e ambientali.
Gli operatori devono superare un esame per ottenere il patentino, che deve essere rinnovato periodicamente per assicurare che le loro conoscenze rimangano aggiornate con le evoluzioni tecnologiche e le modifiche legislative.
Decreto 37 del 2008
Tutti gli installatori abilitati alle lettere c – d – e del decreto n. 37 del 2008 (D.M. 37/08) possono essere Manutentori e possono essere nominati “Terzo Responsabile”.
Questo ovviamente se muniti, oltre che dell’abilitazione ad installare, anche di patentino di abilitazione dalla conduzione di impianti termici.
Nel caso di impianto termico con potenza oltre i 350 kW, è necessaria anche la certificazione ISO 9000.
In particolare, possono essere nominati Terzo Responsabile gli impiantisti abilitati ad installare i seguenti impianti:
- riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie (lettera c)
- idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d)
- per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e)
D.Lgs. n. 128 del 2010
Questo decreto introduce modifiche e integrazioni al D.Lgs. 152/2006 (visto sopra), focalizzandosi ulteriormente sull’efficienza energetica degli impianti termici.
Stabilisce criteri più stringenti per l’accreditamento degli operatori e dettaglia le procedure per la manutenzione regolare degli impianti, inclusa la revisione periodica obbligatoria.
Questo per garantire che gli impianti non solo siano gestiti da personale qualificato, ma che operino anche nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.
D.P.R. 16 aprile 2013 nr. 74
L’articolo 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 riguarda specificamente la figura del Terzo Responsabile. Questo articolo fa parte della normativa che disciplina la sicurezza degli impianti e vuol garantire che le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti all’interno degli edifici siano eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti.
Stabilisce infatti che per la sicurezza degli impianti tecnologici all’interno degli edifici è necessaria la presenza di una figura professionale chiamata “Terzo Responsabile”.
Funzioni principali del Terzo Responsabile:
- Verifica della conformità: il Terzo Responsabile deve assicurare che gli impianti siano installati e mantenuti secondo le leggi di sicurezza
- Certificazione degli impianti: al termine dei lavori, deve rilasciare una dichiarazione di conformità, attestando che gli impianti rispettano i requisiti di sicurezza
Requisiti per il Terzo Responsabile:
- Deve possedere specifiche competenze tecniche e professionali, spesso supportate da una formazione accreditata e da un’esperienza nel campo degli impianti tecnologici
- È necessario che mantenga la sua conoscenza aggiornata sulle normative di settore per gestire efficacemente la sua responsabilità
D.M. 10 febbraio 2014
Nel quadro normativo di riferimento c’è anche il Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, che riguarda l’attuazione delle regole tecniche relative ai sistemi di attestazione della conformità degli impianti ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
Questo decreto dettaglia ulteriormente le modalità con cui gli impiantisti devono procedere per certificare la conformità degli impianti alle normative di sicurezza vigenti.
Il DM, in particolare, specifica i requisiti che gli impianti devono soddisfare per essere considerati conformi, le procedure per la certificazione della conformità e le competenze richieste ai professionisti che effettuano le verifiche.
L’obiettivo di questo decreto è garantire che gli impianti siano installati, mantenuti e controllati in modo da rispettare elevati standard di sicurezza, riducendo così i rischi per gli utenti e per l’ambiente.
Come diventare Terzo Responsabile?
La certificazione è un passo importante. In Italia, per diventare il Terzo Responsabile per gli impianti termici, dovrai ottenere la certificazione UNI 11591 (ex DM 37/08).
Questo richiede la partecipazione e il superamento di un esame presso un ente di certificazione accreditato.
Durante il percorso, dovrai anche accumulare almeno tre anni di esperienza pratica in sistemi termici. Assicurati di tenere un registro dettagliato delle tue attività e responsabilità svolte durante questo periodo.
Una volta soddisfatti tutti questi requisiti, puoi candidarti come Terzo Responsabile per gli impianti termici. Invia la tua domanda all’ente o all’autorità competente nella tua regione e preparati a sostenere l’esame di certificazione. Superando l’esame, otterrai la tua certificazione e sarai ufficialmente qualificato per ricoprire questa importante posizione nel settore degli impianti termici.
Tieni presente che le regole e le normative possono variare leggermente da una regione all’altra in Italia, quindi è importante consultare le specifiche direttive nella tua zona per garantire il pieno rispetto delle leggi locali.
Per riassumere: quali sono le mansioni del Terzo Responsabile?
1
Il Terzo Responsabile può essere solo una ditta abilitata
l’incarico può essere dato soltanto ad una ditta iscritta alla camera di commercio per la manutenzione e l’installazione di impianti termici e gas.
2
Il Terzo Responsabile è un tecnico qualificato
normalmente è il tecnico di un impresa di manutenzione caldaie.
3
Riceve delega per le verifiche di efficienza
è il professionista che controlla l’esercizio dell’impianto. Effettua le manutenzioni ordinarie e straordinarie, esegue le verifiche di efficienza energetica e risponde davanti alla legge di eventuali inadempienze.
4
Opera solo se l’impianto è a norma
la delega di Terzo Responsabile può essere data solo se l’impianto è a norma. In caso contrario la responsabilità rimane a carico del delegante fino ad avvenuto adeguamento.
Inoltre, il Terzo responsabile dell’impianto (quando delegato):
- risponde del mancato rispetto della normativa vigente relativa all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di efficienza energetica
- assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell’impianto termico
- comunica, se necessario, l’esigenza di eseguire interventi indispensabili per il corretto funzionamento dell’impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative
Impianti sempre più sicuri ed efficienti: il controllo cresce con l’aumento della responsabilità.
E tu come hai organizzato la tua attività?
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